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Finalità della Società
Articolo
1. La
MATHESIS - Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche - è un'Associazione senza fini di lucro,
ed ha per scopo precipuo la valorizzazione ed il progresso
dell’insegnamento della matematica e, più in generale, dell’insegnamento
scientifico.
Articolo 2. La sede
della Società è fissata dal Consiglio Nazionale (di cui all’articolo
11)
in carica. Articolo
3. Per il conseguimento dei suoi fini
la Società Mathesis
-
promuove conferenze scientifiche, seminari e ricerche
didattiche, nonché tutte le altre attività che possono
contribuire all’incremento, alla formazione,
all’aggiornamento culturale e didattico dell’intero
Personale della Scuola;
-
cura
i rapporti con enti, società ed associazioni di insegnanti
operanti sul piano nazionale ed internazionale ed aventi
analoghe finalità;
-
organizza
congressi e convegni scientifici e didattici;
-
cura
la pubblicazione di una rivista e di altre eventuali opere
scientifiche e didattiche (atti di convegni, quaderni di
ricerca, ecc.);
-
istituisce
e concede premi diretti al progresso dell’insegnamento della
matematica e di altre discipline scientifiche;
-
promuove
e sostiene iniziative di sperimentazione didattica.
I Soci
Articolo
4. I soci si distinguono in soci
individuali e soci collettivi. Possono essere soci individuali i
cultori ed i docenti di Matematica e di discipline ad essa
collegate, e soci collettivi: le scuole, gli Istituti, le
società ed in generale gli Enti che si interessano a tali
discipline. I Consigli Direttivi delle Sezioni (di cui
all’articolo 9) sono delegati ad accogliere le domande di
iscrizione alla Società, indirizzate al Presidente del Consiglio
Nazionale (di cui all’articolo 11). I Consigli Direttivi delle
Sezioni sono delegati ad accogliere le domande d'iscrizione alla
Società, indirizzate al Presidente del Consiglio Nazionale (di
cui all'articolo 11).
L'elenco dei Soci
unitamente alle quote di cui al punto successivo , dovrà essere
inviato annualmente al Consiglio Nazionale.
I soci
individuali sono tenuti al pagamento di una quota annua fissata
ogni anno dalla Consulta Nazionale ( di cui all'articolo
16) e di una quota aggiuntiva fissata da Consiglio Direttivo
della Sezione locale.
Articolo
5. I soci che siano particolarmente
distinti nell' organizzazione della Società possono essere
dichiarati benemeriti. I soci benemeriti sono esentati dal pagamento
della quota sociale. Sulle proposte di socio benemerito delibera
il Consiglio Nazionale (di cui all’articolo 11).
Articolo
6. I Soci collettivi saranno
rappresentati in seno alla MATHESIS dal loro rappresentante
legale o da persona da esso delegata, ma non partecipano alla
votazione per le cariche della MATHESIS.
La quota annuale di associazione per i soci collettivi è fissata
annualmente dal Consiglio Nazionale (di cui all’articolo 11).
Organizzazione
Articolo
7. L’Associazione è strutturata nel
seguente modo:
a)
Sezioni;
b) Consigli
Regionali;
c) Consiglio
Nazionale;
d)
Consulta
Nazionale.
Articolo
8. Le
Sezioni sono costituite da almeno 15 soci.
Ogni Sezione è retta
da un Consiglio Direttivo costituito da un Presidente, da un
Vicepresidente, da un Segretario e da almeno due consiglieri,
eletti dai soci. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi
membri possono essere rieletti. L’elezione del Presidente, del
Vicepresidente e del Segretario e l’organizzazione ed il funzionamento
di ogni Sezione sono fissati da un regolamento interno fissato
dai soci della Sezione stessa riuniti in assemblea. Tale regolamento
non deve essere in contrasto con lo statuto dell’Associazione.
Tutti i soci sono convocati almeno una volta all’anno, presso
le rispettive Sezioni, in assemblea generale ordinaria per l’esame
del bilancio e la sua approvazione, e, tutte le volte che occorre,
in Assemblea Generale Straordinaria. L’Assemblea può essere
convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci.
Per poter partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale,
il socio dovrà aver versato la quota sociale per l’anno in corso.
Perché l’Assemblea sia valida in prima convocazione occorre
che sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda
convocazione (il giorno dopo la prima), l’Assemblea delibera
validamente qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea
è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché
in Italia, con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni
prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
L’avviso di convocazione deve portare l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie
da trattare. Può portare l’indicazione di altro giorno per la
seconda eventuale convocazione, se in prima convocazione dovesse
andare deserta per mancanza delle presenze richieste.
L’Assemblea potrà validamente riunirsi e deliberare anche
in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti o rappresentati
tutti i soci. Ciascun socio ha diritto nell’Assemblea ad un
voto. In particolare ogni Sezione dell’Associazione MATHESIS – Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche –
deve disciplinare l’eleggibilità libera degli organi amministrativi,
secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
comma 2, del C.C. , la sovranità dell’Assemblea dei soci, associati
o partecipanti ed i criteri della loro ammissione ed esclusione,
i criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
Articolo
9. Una
nuova Sezione può essere costituita a richiesta di almeno 15
interessati abitanti nello stesso comune o in comuni vicini. Per
la costituzione di nuove Sezioni il Consiglio Nazionale (di cui
all’articolo
11) nomina un Comitato ed organizza le elezioni
del Consiglio Direttivo della Sezione in presenza di un
rappresentante del Consiglio nazionale e procede alla stesura
del regolamento interno che dovrà essere portato dal Consiglio
Direttivo della Sezione all’approvazione dell’Assemblea dei
soci, che lo approva con eventuali emendamenti a maggioranza
assoluta dei votanti. Articolo
10. Se in una
Regione esistono più Sezioni, per organizzare e coordinare il
lavoro delle Sezioni, si costituisce il Consiglio Regionale,
formato dai Presidenti, dai Vicepresidenti e dai Segretari delle
Sezioni, i quali eleggono nel loro seno un Presidente, un Vicepresidente
ed un Segretario. Nel caso in cui in una Regione esista una
sola Sezione, il Consiglio Regionale è formato dal Consiglio
Direttivo della Sezione. Articolo
11. Il
Consiglio Nazionale è costituito da un Presidente, da un Vicepresidente,
da un Segretario e da 8 Consiglieri. Le elezioni avvengono per
referendum, con votazioni a schede segrete. Queste votazioni
sono curate dalle singole sezioni. Il Consiglio Nazionale uscente
su segnalazioni delle sezioni e/o dei soci, prepara l’elenco
dei candidati scelti tra i soci iscritti da almeno due anni.
Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della
quota sociale. Le elezioni del Consiglio Nazionale avranno luogo
nel mese di novembre. Il nuovo Consiglio entrerà in carica il
primo gennaio successivo. Il Consiglio Nazionale dura in carica
tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per non
più di tre volte consecutive.
Articolo
12. Il
Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice
Presidente,
il Segretario ed il Tesoriere. Ogni posto di Consigliere, resosi
vacante, viene sostituito dal primo dei non eletti.
Articolo
13. Il
Consiglio Nazionale:
-
ratifica
l’ammissione di nuovi soci;
-
programma
e coordina le attività a livello nazionale per il conseguimento
dei fini sociali;
-
approva
il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal segretario
e dal tesoriere ed avallati dalla relazione dei revisori
dei conti (di cui all’articolo
18);
-
organizza
convegni nazionali e, almeno ogni tre anni, un congresso
nazionale;
-
cura
la pubblicazione degli atti della società, di una rivista
e di eventuali altre opere;
-
coopta
soci particolarmente competenti per l’espletamento di determinate
attività statutarie;
-
accetta
contributi e donazioni da parte di enti e di privati cittadini.
Articolo 14.
L’anno di attività dell’Associazione è l’anno
solare. Il presente anno scade il 31 dicembre 2009.
Articolo
15. Il
Presidente del Consiglio Nazionale:
-
rappresenta
l’Associazione;
-
convoca e dirige le adunanze del Consiglio Nazionale e della
Consulta Nazionale (di cui all’articolo
16) e ne fa eseguire le deliberazioni;
-
ordina
le riscossioni ed i pagamenti;
-
firma
gli atti ufficiali
In
caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice Presidente.
Articolo
16. La
Consulta Nazionale è costituita dal Consiglio Nazionale e dai
Presidenti delle Sezioni. Si riunisce almeno una volta all’anno
per coordinare le attività delle Sezioni. La Consulta viene
convocata dal Presidente Nazionale o da almeno un quarto dei
suoi membri.
Articolo
17. La
MATHESIS – Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche –
non ha fini di lucro e, pertanto, eventuali
attività di bilancio dovranno essere devolute all’attuazione
delle finalità di cui all’articolo
3. E’ espressamente vietato, sia
direttamente che indirettamente, distribuire utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge. La costituzione di eventuali
premi o borse di studio dovrà essere decisa dalla Consulta Nazionale.
Articolo
18. La
Sezione della città in cui ha sede il Consiglio Nazionale elegge
2 revisori dei conti. Questi riferiscono per iscritto alla Società
sull’andamento dell’amministrazione e sui bilanci.
Articolo
19. L’anno sociale
e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Articolo
20. Modifiche di Statuto dovranno
essere deliberate in un apposito congresso convocato almeno
6 mesi prima e saranno approvate con la maggioranza qualificata
dei due terzi dei votanti, considerando tali anche coloro che
avranno votato scheda bianca. Le proposte di modifiche di Statuto
saranno sottoposte ai soci sia per iniziativa del Consiglio
Nazionale sia su proposta sottoscritta da almeno un decimo dei
soci.
Articolo 21.
L’eventuale scioglimento della Società dovrà
essere deliberato dall’Assemblea generale dei soci appositamente
convocata o mediante referendum che verrà approvato con la
maggioranza dei due terzi dei soci iscritti.
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